Modificata la legge regionale sulla caccia in Puglia, che liberalizza la caccia alla migratoria in tutta la regione.
1) Sono aboliti gli Ambiti Territoriali di Caccia che in teoria dovevano servire a legare il cacciatore al proprio territorio, a renderlo più partecipe e rispettoso della propria terra; si torna così al nomadismo venatorio con l'accentrarsi dei cacciatori nelle zone più ricche di fauna selvatica, con effetti devastanti sulla selvaggina, sul territorio, sul turismo e sulle colture agricole;
Già con parere del 27 luglio 1992, l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ha evidenziato come gli ATC rappresentino il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla legge nazionale e la loro realizzazione sulla totalità del territorio costituisce uno degli elementi fondamentali della legge quadro. Essa prevede inoltre che gli ATC debbano essere articolati in comprensori omogenei, in una programmazione subprovinciale e corrispondere a fasce territoriali ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. Il fondamento della “residenza venatoria”, ribadito in un parere dell’INFS del 24.11.1999, peraltro, evidenzia come l’obbligo per ogni cacciatore di esercitare la propria attività esclusivamente nel solo ambito di residenza venatoria comporta positive ricadute gestionali, legate alla possibilità di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto del cacciatore anche con la partecipazione alle spese e agli interventi di miglioramento ambientali. Contro il cosiddetto “nomadismo venatorio”, ovvero la possibilità di cacciare in vari ATC, si è espresso anche il TAR del Lazio con ordinanza del 27 ottobre 1999, confermata dal Consiglio di Stato, che ha annullato la delibera provinciale con cui si autorizzava la costituzione di soli due ATC nel Lazio e la possibilità di cacciare in entrambi da parte dei cacciatori iscritti nella provincia di Roma.
2) aumentano i cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane; viene infatti eliminato il limite massimo sul loro numero del 4% previsto dalla precedente legge;
3) viene modificata la composizione delle commissioni provinciali di esame per l'abilitazione venatoria; prima c'erano tre cacciatori e tre rappresentanti di associazioni ambientaliste; con la nuova legge viene annullata la presenza di controllo ambientalista: questi ultimi scendono ad un unico rappresentante, mentre i cacciatori salgono a ben sei!!! Tenete presente che spesso e volentieri anche le componenti tecniche scelte dalle Province e dalla Regione sono spesso cacciatori.
ATTO ALL'INSEGNA DEL CLIENTELISMO VERSO LA LOBBY VENATORIA, ESEMPIO DI ANALFABETISMO GIURIDICO. CONTRO LA DEREGULATION VENATORIA, APPROVATA CON L’INCIUCIO FRA CDL E DS
tratto dal sito Argonauti